IT Contracts 360

Guida alla corretta redazione di un contratto informatico chiaro e senza equivoci

Nella redazione di un contratto informatico rimanere volutamente ambigui, magari nel tentativo di accelerare la firma o la formalizzazione di un rapporto di fatto già esistente, è un errore di strategia che non conviene a nessuno. Ecco qualche suggerimento per evitare ogni profilo di indeterminatezza o di dubbio e porre le basi per una relazione duratura e soddisfacente

Pubblicato il 28 Nov 2018

contratto chiaro

Un contratto chiaro, ben scritto e inequivoco è il primo fondamentale presupposto per una relazione duratura e soddisfacente con la controparte, cliente o fornitore che sia.

Rimanere volutamente ambigui nella redazione di un contratto informatico, magari nel tentativo di accelerare la firma di un accordo o la formalizzazione di un rapporto di fatto già esistente, in tal modo evitando di protrarre eccessivamente le trattative precontrattuali, è un errore di strategia che non conviene a nessuno. Con tutta probabilità, messa di fronte alla scelta tra perdere un’occasione commerciale o impelagarsi in contenziosi stragiudiziali o giudiziali circa l’interpretazione e l’attuazione del contratto, l’unanimità delle aziende interpellate sceglierebbe la prima alternativa.

È innegabile che quanto più specifico, certo e e dettagliato è il contratto informatico, tanto più facile sarà andare a identificare e discernere le reciproche responsabilità, nel momento in cui dovesse sorgere una contestazione. E ciò favorisce la convergenza, scoraggiando il contenzioso.

È, dunque, fondamentale descrivere e disciplinare in dettaglio il contenuto della fornitura, in modo che, da entrambe le parti, vi sia una rappresentazione univoca dello stesso, evitando ogni profilo di indeterminatezza o di dubbio.

Guida alla corretta redazione di un contratto informatico

Di seguito trovate alcuni suggerimenti per rendere quanto più possibile il contratto chiaro, determinato ed inequivoco .

  • Usate modelli contrattuali semplici e, possibilmente, scritti ad hoc per il rapporto che intendete disciplinare: meglio scrivere poco, ma scrivere chiaro.
  • Fate precedere il corpus delle clausole contrattuali da una serie di premesse articolate ed esemplificative: può essere sempre utile avere delle premesse che riassumono la situazione esistente al momento della stipula del contratto, e le condizioni che hanno determinato la scelta del fornitore e quella di addivenire all’accordo.
  • Usate un glossario univoco: inserire specifiche definizioni in ordine al significato da attribuire ai termini più utilizzati e rilevanti nel contratto è utile per evitare equivoci o incertezze, contestualizzare il significato da attribuire alle clausole, alleggerire e semplificare la costruzione delle previsioni. Queste accortezze sono tanto più necessarie, quanto più il contratto si occupa di profili tecnici. Naturalmente, dopo aver inserito nell’accordo una specifica definizione, ricordatevi di far ricorso sempre a quel termine per esprimere il medesimo oggetto.
  • Evitate quanto più possibile le ripetizioni: è buona norma di redazione contrattuale evitare di normare la medesima materia o profili analoghi della relazione in due clausole differenti del contratto (specie laddove scritte in maniera non del tutto coincidente). È, pertanto, opportuno controllare che non ci siano due articoli di contenuto analogo, sia all’interno del testo contrattuale principale, che tra lo stesso e i suoi allegati.
  • Evitate il ricorso a formule vaghe, indeterminate o equivoche: prassi diffuse nella contrattualistica informatica ci hanno certamente reso familiari espressioni come “inadempimento sostanziale”, “sforzo commercialmente ragionevole”, “soluzione commercialmente accettabile”, “sostanziale conformità”. Non di rado, per esempio, il fornitore garantisce “la sostanziale conformità” del software o del servizio oggetto del contratto alla documentazione tecnica che ne descrive specifiche e funzionalità. Ma quando un errore o un vizio compromette la sostanziale conformità al contenuto dell’obbligazione del fornitore, e quando, invece, esso non pregiudica il corretto adempimento del contratto? Chi decide se esso abbia o meno carattere “sostanziale”? Sono interrogativi a cui non c’è una soluzione univoca: la clausola si presta ad interpretazioni divergenti.
  • Verificate sempre la congruenza dei richiami interni al contratto (quelli tra un articolo e l’altro e quelli tra le singole clausole e le definizioni contrattuali cui esse fanno riferimento) e la coerenza complessiva e sistematica del suo contenuto: è sempre indispensabile procedere ad una rilettura dell’intero corpus contrattuale, al fine di rettificare eventuali refusi, ovviare a possibili omissioni ed eliminare eventuali contraddizioni.
  • Stabilite qual è la “versione autorevole del contratto”: nell’ipotesi in cui il contratto sia redatto in più di una lingua, è sempre preferibile predefinire con certezza quale sarà la versione che farà fede in caso di contrasti o divergenze interpretative.

In questa rubrica continueremo a occuparci di tutto ciò che ha rilevanza o ricadute sul mondo della contrattualistica IT: dai principi civilistici generali alla loro applicazione al mondo delle nuove tecnologie; dalla proprietà intellettuale e industriale alla protezione dei dati personali; dal software licensing ai contratti per servizi e progetti informatici; dalle peculiarità delle relazioni B2B alla materia consumeristica; dalla negoziazione one-to-one all’eCommerce.

Seguiteci! E se avete domande o richieste, necessità di supporto alla redazione di un contratto o alla sua valutazione, dubbi o suggerimenti da sottoporci, contattateci

Annamaria Italiano – Senior Legal Consultant e Contracts & Negotiation Practise Leader – Partners4Innovation

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