Focus

Scissioni e fusioni vanno su Internet

Fusioni e scissioni vanno su Internet. Il Consiglio dei ministri ha approvato le nuove regole procedurali varando un decreto legislativo che recepisce la…

Pubblicato il 14 Giu 2012

Fusioni e scissioni vanno su Internet. Il Consiglio dei
ministri ha approvato le nuove regole procedurali varando un
decreto legislativo che recepisce la direttiva
2009/109/CE
.

Una passo avanti sul tema delle semplificazioni che permette di
ridurre gli oneri amministrativi e gli obblighi di pubblicazione
e documentazione che gravano sulle imprese, dove il diritto
societario è spesso una spina nel fianco

Il decreto prevede che il progetto di fusione e scissione sia
pubblicabile sul sito internet delle società coinvolte
nell'operazione, in alternativa alla sua iscrizione nel
Registro Imprese.

Fusioni parificate
alle scissioni

Le fusioni vengono parificate alle scissioni sul punto che, con
il consenso unanime dei soci delle società partecipanti
all'operazione, si può omettere la redazione della
situazione patrimoniale delle società.

Inoltre, nelle società quotate, non si redige più la situazione
patrimoniale se non siano trascorsi più di 120 giorni tra il
giorno di deposito o pubblicazione del progetto di fusione e il
giorno di chiusura del bilancio d'esercizio né siano
trascorsi più di sei mesi dal giorno di riferimento della
relazione finanziaria semestrale.

Il deposito presso la sede sociale della documentazione
prescritta dalla legge viene equiparato alla pubblicazione sul
sito internet della società.

Inoltre, quando il socio lo consente, le copie dei
documenti gli possono essere trasmesse per posta
elettronica
; la società non è tenuta a fornire copia
dei documenti quando questi siano disponibili sul sito della
società e se ne possa effettuare liberamente il download.

I dubbi e le
perplessità

La decisione ha creato qualche perplessità perché
i siti delle società non sono censiti nel Registro
Imprese
e in questo modo si perde la certezza della data
di inizio pubblicazione, dalla quale dipende tutta la rimanente
parte del procedimento.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!


Canali

Articoli correlati

Articolo 1 di 4