Sentenze

Dichiarazioni online, fa fede il momento dell’invio

Il caso del contribuente che ha inviato la comunicazione del credito d’imposta telematicamente negli ultimi minuti utili. Per la Corte di Cassazione si notifica l’atto della trasmissione, non della ricezione da parte del sistema informatico dell’amministrazione

Pubblicato il 27 Set 2012

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In tempi durante i quali invio l’online delle dichiarazioni è sempre più diffuso arriva una sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce qual è il momento in cui viene considerato effettuato l’invio dell’atto.

Come era logico aspettarsi la Corte ha stabilito il principio secondo il quale l’invio telematico di dichiarazioni si considera effettuato all’atto della trasmissione e non al momento della ricezione da parte del sistema informatico dell’amministrazione.


I fatti
L’ordinanza 13432 prende origine dalla vicenda di un contribuente che, intendendo avvalersi di un credito di imposta, ha inviato telematicamente, negli ultimi minuti dell’ultimo giorno utile, la comunicazione. Causa tempi tecnici l’invio risultava pervenuto tre minuti dopo la mezzanotte, non in tempo utile, tanto che l’ufficio aveva per questo negato il credito d’imposta. Il contribuente ha impugnato l’atto, ha subìto una prima sconfitta di fronte alla commissione provinciale che ha respinto il ricorso, mentre ha avuto soddisfazione dai giudici di appello.

In particolare, la commissione regionale rilevava che la comunicazione telematica era stata eseguita tempestivamente. Ciò in quanto essa era giunta all’ufficio dopo tre minuti dopo la mezzanotte del giorno di scadenza con la conseguenza che, in ragione del lasso temporale tecnico tra l’invio e la ricezione, la trasmissione era stata eseguita nei previsti tempi di scadenza.


Il ricorso dell’agenzia delle Entrate
Ma la burocrazia non si è arresa e l’agenzia delle Entrate si è rivolta alla Corte di Cassazione sostenendo che al procedimento di trasmissione di documentazione telematica, quanto al perfezionamento, dovevano applicarsi le regole previste per gli atti negoziali unilaterali recettizi a norma dell’articolo 1335 del codice civile. In base a tale disposizione la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario.

Secondo i giudici della Suprema corte, a livello di sistema, è oramai accolto il principio di scissione degli effetti della notificazione in capo al notificante rispetto al notificato. Però è necessaria un’interpretazione orientata dell’articolo 62 della legge 289/2002, in base al quale deve essere considerato a disposizione del trasmittente l’intero ultimo giorno previsto per la scadenza. Per questo motivo è legittimo inviare la dichiarazione anche all’ultimo minuto.

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