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Le licenze software si possono rivendere

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha dato di fatto il via libera al mercato dell’usato anche per quanto riguarda il software. La…

Pubblicato il 12 Lug 2012

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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha dato di fatto il via libera al mercato dell’usato anche per quanto riguarda il software.

La decisione prende origine da una causa che ha contrapposto Oracle alla società tedesca UsedSoft, la quale commercializza licenze software delle soluzioni sviluppate dalla società di Larry Ellison.

Oracle sviluppa e distribuisce via Internet software fornendo anche, attraverso un contratto di manutenzione, versioni aggiornate del programma e patch per correggere eventuali errori.

Il cliente che scarica dal sito della società la copia del software direttamente sulla propria macchina ottiene il “diritto di utilizzare il programma” mediante un contratto di licenza, che include il diritto di memorizzare in modo permanente copia del programma su un server.

L’origine della causa

La questione è sorta quando Oracle ha citato UsedSoft per ottenere l’inibitoria della commercializzazione di licenze già concesse ad altri soggetti. UsedSoft permetteva infatti attraverso l’acquisto di una licenza “usata”, di scaricare il software direttamente dal sito Oracle.

Inoltre consentiva ai clienti già in possesso del programma di acquistare, a titolo complementare, una licenza, o una quota di essa, per utenti aggiuntivi. Il Bundesgerichtshof, la Corte suprema federale della Germania, ha interpellato la Corte di Giustizia la quale, interpretando la Direttiva 2009/24/Ce sulla tutela giuridica dei programmi, ha chiarito che la vendita di una copia di un software all’utente finale esaurisce il diritto esclusivo di distribuzione previsto a favore del titolare del diritto d’autore.

Il titolare del diritto d’autore, perde così la facoltà di invocare il proprio diritto allo sfruttamento monopolistico nella rivendita della copia del programma. Questo vale per i software su CD-ROM, ma anche per quelli via Internet.

“Il principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione – recita la sentenza – opera non solo quando il titolare del diritto d’autore commercializza le copie del proprio software su un supporto informatico tangibile (CD-ROM o DVD), bensì parimenti quando le distribuisce mediante download dal proprio sito Internet”. E ancora: “quando il titolare del diritto d’autore mette a disposizione del proprio cliente una copia – tangibile o intangibile – e conclude, al tempo stesso, a fronte del pagamento di un prezzo, un contratto di licenza che riconosce al cliente il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata, il titolare medesimo vende la copia al cliente e esaurisce in tal modo il suo diritto esclusivo di distribuzione”.

Quindi nel momento in cui il titolare vende all’utente finale l’utilizzo del software, perde il proprio diritto esclusivo di distribuzione. In altre parole, il titolare non può opporsi alla rivendita della copia. Stessa cosa quando si distribuisca una copia del programma, corretta ed aggiornata. E infatti, secondo la Corte, le funzionalità corrette, modificate o aggiunte, sulla base di un contratto di manutenzione costituiscono parte integrante della copia originale.

I limiti alla “rivendita”

L’acquirente però non può scindere o rivendere la licenza parzialmente. Se la licenza, per esempio, è per cinque utenti non è possibile venderla per tre continuando a utilizzare le due licenze che rimangono. Infine, l’acquirente iniziale quando vende la sua copia deve rendere inutilizzabile il software che ha scaricato sul suo PC. In caso contrario verrebbe violato il diritto esclusivo del titolare del diritto d’autore alla riproduzione del programma.

Download e vendita di software su CD

La Corte si è occupata anche della distinzione tra vendita del software su CD e vendita attraverso download. Secondo i giudici ammettere una distinzione simile comporterebbe una “restrizione alla rivendita di copie di programmi scaricati via Internet … al di là di quanto necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale“. Per questo, un nuovo utente può scaricare sul proprio computer una copia già venduta ad altro acquirente. Tale download – chiarisce ulteriormente la Corte – deve essere considerato quale riproduzione necessaria di un programma che deve consentire a tale nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.

Il cliente della UsedSoft può, quindi, procedere in quanto legittimo acquirente della copia corretta e aggiornata del programma a scaricare copia stessa dal sito Internet della Oracle, titolare del diritto d’autore.

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