Nella previgente disciplina, l’assolvimento dell’imposta di bollo sulla documentazione informatica era un adempimento di attuazione complicata per i contribuenti che intendevano avviare processi di dematerializzazione in corso di esercizio fiscale o in generale prima della scadenza legislativa di conservazione, poiché le disposizioni prevedevano l’obbligo di una comunicazione preventiva, prima della messa in uso dei documenti assoggettati ad imposta e a saldo l’invio di una comunicazione consuntiva.
Con il Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 sulla modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, entrato in vigore dal 27 giugno 2014, l’adempimento dell’imposta di bollo è stato semplificato con l’art. 6 rendendo il versamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno eseguibile solo nella modalità telematica (tramite F24 di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Legislatore dispone, inoltre, che per le fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo nella misura di 2,00 Euro (fatture non soggette ad Iva e di importo superiore a 77,47 Euro), le stesse riportino la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto in oggetto. A questo riguardo il Sistema di Interscambio (SdI) per l’obbligo della fatturazione elettronica nei riguardi delle PA ha precisato che in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA l’assoluzione dell’imposta di bollo nei casi previsti può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”.
L’ art. 6 del D.M. precisa che l’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/72 (nella misura di 16,00 Euro), tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
A cura del Centro di Competenza Dematerializzazione Doxee
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