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Osservatorio – La validità giuridica della firma apposta su tablet

Considerato il quadro normativo attuale, non si può fornire una risposta univoca al quesito se la firma apposta tramite tablet possa essere considerata una firma elettronica avanzata avente la medesima efficacia probatoria della scrittura privata sottoscritta: è necessario accertare, caso dopo caso, se soddisfa i requisiti

Pubblicato il 24 Ott 2011

Si parla sempre più spesso di firme apposte su tablet e di firme elettroniche avanzate. Tuttavia alla crescente diffusione di questi particolari meccanismi di firma elettronica non corrisponde un’adeguata conoscenza degli effetti giuridici connessi al loro uso. Diverse, infatti, le domande che la tematica suscita.


Che cosa è, sotto il profilo giuridico, la firma apposta su tablet? La firma apposta su tablet, di per sè considerata, è una firma elettronica, il cui valore probatorio, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, è liberamente valutabile in giudizio.


Può la firma apposta su tablet essere considerata firma elettronica avanzata? Dipende. Per rispondere in modo opportuno a questa domanda, bisogna porsene un’altra: che cosa è la firma elettronica avanzata? La firma elettronica avanzata è, secondo la definizione contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale, “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.


Si potrebbe, attraverso una formula di sintesi, affermare che la “firma elettronica avanzata” è una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza. Diversamente dalla firma elettronica qualificata e dalla firma digitale, la definizione di firma elettronica avanzata non comporta l’uso necessario di una determinata tecnologia.


Alla definizione di firma elettronica avanzata contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale si affiancherà quella contenuta nell’art. 56, comma 1°, delle emanande “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, firme elettroniche qualificate, firme elettroniche digitali e validazione temporale dei documenti informatici” di DigitPA, secondo cui le soluzioni di firma elettronica avanzata devono garantire a) l’identificazione del firmatario del documento; b) la connessione univoca della firma al firmatario; c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma; d) la possibilità di verificare che l’oggetto della sottoscrizione non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma; e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto; f) l’individuazione del soggetto che ha erogato la soluzione di firma elettronica avanzata; g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati”.


Considerato il quadro normativo, non si può, quindi, fornire una risposta univoca al quesito se la firma apposta tramite tablet sia firma elettronica avanzata e come tale avente la medesima efficacia probatoria della scrittura privata sottoscritta.


La firma elettronica avanzata è un processo rispetto a cui è necessario accertare, caso dopo caso, se soddisfa i requisiti indicati dalla norma, quali le caratteristiche del sistema di apposizione della firma, le modalità attraverso cui l’utente appone la firma, le modalità di memorizzazione dei parametri biometrici della firma, la possibilità di verificare che il documento non abbia subito alterazioni dopo l’apposizione della firma e la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto. Se la firma apposta su tablet soddisfa questi requisiti, allora siamo di fronte ad una firma elettronica avanzata.


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