Appalti e ricorsi

I file corrotti nelle gare d’appalto

Cosa succede se le piattaforme di gara non garantiscono l’inalterabilità dei documenti? Una recente sentenza del TAR della Lombardia riapre la questione della tracciabilità e autenticità dei file digitali

Pubblicato il 25 Ott 2012

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Il TAR della Lombardia ha avuto occasione di pronunciarsi su un interessante caso inerente l’esclusione da una procedura di una azienda in quanto la stessa “all’atto della presentazione dell’offerta in via elettronica, avrebbe sottoscritto ed immesso nel sistema, in luogo della dichiarazione di offerta economica, un documento vuoto, cioè un file di dimensioni pari a 0 KB, privo quindi dei contenuti richiesti”.

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’azienda esclusa ha contestato in fatto la predetta circostanza, affermando di aver invece regolarmente compilato ed inoltrato in via informatica il file contenente l’offerta economica.

La decisione della controversia verteva quindi, innanzitutto, sull’accertamento di una questione di fatto, e cioè se, come sostenuto dalla stazione appaltante, l’azienda avesse effettivamente inviato elettronicamente un file “vuoto”, o se invece, come affermato dalla azienda stessa, il predetto file fosse stato regolarmente compilato e sottoscritto.

Sul punto, entrambe le parti hanno richiesto che si venisse esperita un’istruttoria al fine di appurare i fatti e cercare di capire quindi che file fosse stato effettivamente trasmesso.

La relazione del verificatore, in adempimento a quanto richiesto dalle parti, ha effettivamente apportato elementi determinanti ai fini dell’accoglimento del ricorso.

La marcatura temporale e la tracciabilità delle operazioni
Al verificatore, innanzitutto, è stato richiesto di accertare quali fossero i dati riferibili alle registrazioni riguardanti la transazione della ricorrente e, in proposito, il verificatore ha concluso che non essendo il file marcato temporalmente, ogni riferimento a data ed ora sarebbe stato da considerare inattendibile e, quindi, inutile a dirimere la verificazione.

Inoltre, è stato richiesto al verificatore se la piattaforma tecnologica usata per la procedura di gara consentisse o meno la tracciabilità delle operazioni effettuate dai partecipanti, nonché l’inalterabilità delle registrazioni.

In proposito, il verificatore ha concluso che le predette registrazioni non contengono i dati necessari per ricostruire gli eventi e che pertanto “non consentono una completa tracciabilità delle operazioni”, non potendo quindi affermarsi che la piattaforma “garantisca l’inalterabilità” e quindi concludendo che la scelta progettuale posta a base della piattaforma “è errata e va modificata per le gare future”.

Ancora, è stato richiesto di accertare quale fosse il contenuto del documento depositato dalla ricorrente quale offerta economica relativa alla gare di cui al procedimento.

Il verificatore ha sul punto affermato come sia impossibile “per chiunque” ricostruire esattamente gli eventi occorsi ed in particolare definire in quale punto preciso del processo il documento depositato dalla ricorrente sia stato corrotto, e cioè se in fase di trasmissione o nell’elaborazione della ricezione.

Il verificatore ha ritenuto tuttavia sussistenti “evidenze circostanziali che suggeriscono che un malfunzionamento di trasmissione abbia impedito la corretta trasmissione dell’allegato. Non corrisponde tuttavia a una buona pratica di programmazione, in tale caso, la mancata generazione di un errore, specialmente a fronte dell’impossibilità per l’utente di verificare la bontà della trasmissione a posteriori”.

Le responsabilità della stazione appaltante
A parere del TAR Lombardia, le conclusioni cui è giunto il verificatore, pur non consentendo di risalire al contenuto dell’offerta effettivamente presentata dalla ricorrente, hanno deposto inequivocabilmente per l’accoglimento del ricorso dell’azienda esclusa, essendo le stesse radicalmente contrastanti con quanto la stazione appaltante si era impegnata a garantire in relazione al tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma nonché l’inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

La stazione appaltante ha sostenuto “le considerazioni del verificatore attestano da un lato la buona realizzazione del sistema, e dall’altro ne suggeriscono modifiche, che però non sono necessitate, perché non sono imposte da alcuna norma o standard di riferimento”.

A parere del TAR Lombardia tali affermazioni della stazione appaltante erano infondate sia perché smentite da quanto scritto dallo stesso verificatore, sia perché alcune garanzie erano state invece fornite ai concorrenti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, quindi, ha accolto il ricorso della azienda esclusa, e per l’effetto ha annullato il provvedimento di esclusione tra l’altro condannando l’Amministrazione appaltante al risarcimento del danno.

L’importanza delle piattaforma tecnologica
La sentenza del TAR è di grande interesse per i principi che va a sancire in particolare con riferimento alle caratteristiche tecnologiche che le piattaforme di gara devono garantire.

È quindi essenziale che chi progetta, implementa o gestisce piattaforme tramite cui vengono gestite gare, si assicuri che le stesse garantiscano tracciabilità e inalterabilità delle operazioni svolte e dei documenti trasmessi.

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