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Processo civile telematico, le novità della riforma in vigore dal 21 agosto

Nuovi passi avanti verso la digitalizzazione: la novità principale è l’estensione a tutti gli atti del processo civile, anche per le Corti d’Appello. Ma i magistrati denunciano: «I tribunali non sono per niente preparati»

Pubblicato il 28 Ago 2015

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Dal 21 agosto è in vigore la riforma della Giustizia (legge di conversione del Dl 83/2015), con numerose novità sul processo civile telematico.

«La novità principale è che viene estesa a tutti gli atti il processo civile telematico. Anche ai primi atti e anche per le Corti d’Appello», dice Enrico Consolandi, Magistrato Responsabile Informatico del Tribunale di Milano, pioniere del processo civile telematico (Pct).

Per l’esattezza, la riforma proroga al primo gennaio l’entrata in vigore del telematico per i procedimenti d’appello, ma comunque consente – già a decorrenza dal 30 giugno – il deposito con modalità telematica dell’atto introduttivo, il primo atto difensivo ed i documenti che si offrono in comunicazione nel giudizio di appello.

In questi casi il deposito telematico è facoltativo. Sappiamo invece che adesso (con l’ultima scadenza, scattata il 30 giugno 2015) è obbligatorio depositare in via telematica gli atti endoprocedimentali di tutti i processi in corso, anche delle Corti d’Appello.

L’obbligo del deposito telematico esclude l’atto di citazione e le comparse di costituzione (a meno che il tribunale non l’abbia previsto con apposito decreto).

Anche dopo il 30 giugno il deposito telematico degli atti introduttivi restava insomma impossibile; laddove invece quello degli atti endoprocedimentali era non solo possibile ma persino obbligatorio. Uno scarto molto grande nelle disposizioni, che la riforma cerca di colmare. Ed è comunque un passo in un lungo percorso, dato che dal primo gennaio 2016 scatta l’obbligo anche per gli atti del processo amministrativo. La riforma ha rinviato questo termine, che prima era fissato al primo luglio 2015.

L’idea complessiva è che il legislatore stia procedendo con correzioni successive, incrementali, mettendo una toppa all’occorrenza per traghettare il processo dal cartaceo al digitale. Questo è evidente in un’altra novità introdotta con la riforma: l’estensione del potere di autentica, nei confronti di atti precedenti cartacei.

Si attribuisce ora, infatti, ai difensori, agli ausiliari del giudice e ai dipendenti che rappresentano in giudizio la Pa il potere di certificare la conformità all’originale della copia informatica di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice su supporto analogico (depositati per via telematica). La legge non chiarisce però, purtroppo, se questo potere riguardi anche i documenti del fascicolo di parte.

Il problema si pone ovviamente gli atti dei processi cominciati in cartaceo e finiti in appello con modalità telematiche. È probabile quindi che, nell’incertezza, si preferirà depositare in cancelleria il fascicolo cartaceo del primo grado, con tutti i documenti allegati che non si potranno autenticare.

La riforma si occupa anche della copia (cartacea) di cortesia degli atti, per il giudice, rimandando però al decreto ministeriale la definizione delle modalità di acquisizione, gestione e conservazione.

La copia cartacea finora era “di cortesia”, cioè facoltativa, anche se alcuni giudici la pretendevano, a fronte di problemi di gestione degli atti telematici. Anche questa sembra una previsione “tappa-buchi”, che da sempre solleva le proteste degli avvocati. Il ministro ha chiarito che il nuovo decreto non renderà obbligatoria la copia cartacea – come temuto in precedenza – ma indicherà i casi in cui è ammissibile la sua acquisizione. Negli altri casi quindi ci sarà di fatto un divieto alla copia cartacea. Non è chiaro se nei casi in cui la copia sarà ammessa, gli avvocati saranno di fatto obbligati a produrla o se resterà facoltativa senza conseguenze.

Le critiche

«Tutto molto bello…molto innovativa questa corsa in avanti. Peccato che la nuova disposizione, sugli atti introduttivi, avvenga dall’oggi al domani e i tribunali non siano per niente preparati», dice Consolandi.

«Soprattutto nelle Corti d’Appello non ci sono gli applicativi per la gestione telematica: arriveranno verso fine anno. Nel frattempo bisognerà stampare il file. È comunque un falso problema- dice Consolandi. Arrivano circa 20-30 atti al mese in ogni Corte, quindi si potranno stampare senza problemi. Ma il problema è a monte: in tante cose del Pct, il legislatore si è messo a correre avanti senza preoccuparsi che la tecnologia e l’organizzazione dei tribunali fossero pronti».

«Lo stesso vale per la nuova disposizione, del decreto Giustizia, sull’Albo dei curatori fallimentari (Ctu). È utile che ci sia, ma era già previsto da norme precedenti e non è stato fatto per difficoltà organizzative. Ora l’obbligo viene ribadito, ma le condizioni non sono cambiate», continua Consolandi.

L’Associazione nazionale dei magistrati, in una lettera di giugno al ministero, ha denunciato la situazione, chiedendo un piano preciso di adeguamento al Pct, con risorse umane e tecniche necessarie a gestirlo. «Al momento non abbiamo nemmeno una figura di data entry, quindi non è chiaro chi debba fare l’albo dei curatori fallimentari. Il nuovo decreto prevede due mila assunzioni, ma tratte da altre amministrazioni e non di figure informatiche.

Per queste, al momento, ci arrangiamo con stagisti», dice Consolandi. Secondo i magistrati, altri problemi riguardano i software (ancora non aggiornati con le funzioni richieste), la dotazione di computer e alcuni aspetti tecnico-burocratici («non sempre riusciamo ad accedere agli atti perché la firma digitale è scaduta e per aggiornarla la burocrazia richiede settimane», dice Consolandi).

Al contrario, gli avvocati chiedono invece di colmare le lacune e le incertezze normative che continuano a limitare l’uso degli strumenti informatici e dei formati digitali. Concordano però con i magistrati sul bisogno di superare o almeno fare evolvere la Pec. E, in generale, sulla necessità di una riforma sistematica, che non proceda per decretazione d’urgenza ma affronti in modo complessivo la trasformazione digitale.

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